(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 3
                            aprile 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                        Modifica all'art. 38
    1.  Dopo  il  quarto  comma dell'art. 38 della legge regionale 28
novembre   1977,   n.   44   (Norme   di   attuazione  dello  statuto
sull'iniziativa e sui referendum popolari), sono aggiunti i seguenti:
    "Il  referendum  consultivo  per  la  costituzione in comune o in
comuni autonomi di una o piu' frazioni, borgate o parte di territorio
di uno stesso comune o di comuni distinti ovvero per le modificazioni
delle circoscrizioni comunali puo' riguardare la sola popolazione del
territorio  oggetto  del trasferimento qualora il consiglio regionale
rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:
      a) la   popolazione   o   il   territorio  che  e'  oggetto  di
trasferimento risulti inferiore rispettivamente al 30 per cento della
popolazione  o al 10 per cento del territorio del comune di origine o
di quello di destinazione;
      b) l'area  non abbia un'incidenza rilevante sugli interessi del
comune cedente e della relativa popolazione complessiva.
    Le  norme di cui al precedente comma non operano per i comuni con
popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.".