(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 3 aprile 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 38 1. Dopo il quarto comma dell'art. 38 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari), sono aggiunti i seguenti: "Il referendum consultivo per la costituzione in comune o in comuni autonomi di una o piu' frazioni, borgate o parte di territorio di uno stesso comune o di comuni distinti ovvero per le modificazioni delle circoscrizioni comunali puo' riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora il consiglio regionale rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni: a) la popolazione o il territorio che e' oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al 30 per cento della popolazione o al 10 per cento del territorio del comune di origine o di quello di destinazione; b) l'area non abbia un'incidenza rilevante sugli interessi del comune cedente e della relativa popolazione complessiva. Le norme di cui al precedente comma non operano per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.".